SMALTIMENTO PRODOTTI di ORIGINE ANIMALE
Sul punto, il
dott. Frazzi ha mostrato apertura e volontà a condividere un percorso teso allo
sviluppo, nel rispetto dei dettami di legge, di una categoria, la nostra, che
esprime professionalità e presidio di garanzia della corretta alimentazione.
Proprio con
questo spirito, nel rispetto dei principi di legge, il dott. Frazzi ha
illustrato due riferimenti normativi che, ad oggi, sembrano dare respiro alla
problematica dello smaltimento di grasso ed ossa che, per noi è un costo.
Egli,
riferendosi, infatti, al regolamento comunitario 1069/2009 ed al regolamento
comunitario 142/2011 ed in particolare alla sezione 3 Capo IV del medesimo,
norme già in vigore, ha precisato che: “In deroga all’ articolo 14 (il cui
testo ivi si allega) del regolamento CE n. 1069/2009, gli Stati della Comunità
Europea possono autorizzare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di
materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera f) del suddetto
regolamento mediante mezzi diversi dalla
combustione purchè:
- i materiali
non superino un volume d i 20 kg. Per settimana, dallo stabilimento o impianto
in cui i materiali sono raccolti, indipendentemente dalla specie di origine dei
materiali”.
Questo il
dettame di legge illustrato dal dott. Frazzi. Ciò significa
quindi che, entro tale volume, potremmo conferire questi materiali al servizio
di nettezza urbana che si occupa del conferimento ordinario.
Nessun commento:
Posta un commento