Commercianti: previsto anche quest’anno
l’indennizzo a chi cessa l’attività
Se si cessa definitivamente l’attività
commerciale e si resta in attesa della pensione è prevista anche quest’anno la
possibilità di ottenere un indennizzo pari a poco più di 502 euro mensili. Il
beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino
al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013,
comma 490).
Un atto fortemente voluto dalla Confcommercio,
vista la persistente crisi del settore. La prestazione funziona come un
ammortizzatore sociale, per accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano
definitivamente l’attività.
L’opportunità è stata nuovamente
prevista fino al 31 dicembre 2016 e le istanze possono presentarsi fino al 31
gennaio 2017. Non è assistenza a carico dello Stato, ma autogestione. La
concessione dell’indennizzo viene finanziata – fino al 31 dicembre 2018 – con
la maggiorazione dello 0,09% dell’aliquota contributiva prevista per i
commercianti in attività iscritti all’Inps.
Destinatari
Sono tutti coloro che esercitano,
titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o
ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti
e condizioni
E’
necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro
il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57
anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione
dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella
gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. Sono
necessari altresì:
·
La cessazione definitiva dell’attività;
·
La riconsegna dell’autorizzazione per l’attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui
quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
·
La cancellazione del titolare dell’attività
dal Registro delle Imprese;
·
La cancellazione del titolare dal Registro
degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
·
La
cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Incompatibilità
del beneficio
L’indennizzo è incompatibile con attività
di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività
lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la
ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps
deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.
Misura,
durata e modalità di erogazione
L’indennizzo compete dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento
in cui si potrà percepire la pensione di
vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata
superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di
compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della
speranza di vita (vedi riquadro).
L’importo – pari quest’anno a 502 euro
mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai
commercianti iscritti alla gestione.
L’Istituto ritiene che la titolarità di
un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In
una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di
invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i vedovi che hanno
una rendita di reversibilità.
Per ottenere la prestazione occorre
inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso
l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.
Attenzione però: la contribuzione
figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in
quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi
versamenti possa restare senza reddito
e pensione.
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